Università, istituito il Fondo per lo Studio 2019
Anche quest’anno accademico sarà possibile accedere ai finanziamenti per gli studenti tra i 18 e i 40 anni, resi disponibili dal Dipartimento della Gioventu e del Servizio Civile Nazionale all’interno del progetto “Diritto al futuro”
Per l’anno accademico 2019/2020 il Ministero della Gioventù, come ogni anno, ha messo a punto iniziative per agevolare soprattutto le nuove generazioni. Una di queste è “Diritto al futuro”, che include anche il “Fondo per lo studio”. Questo fondo è stato istituito presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, ed ha l’obiettivo di offrire le garanzie necessarie per permettere ai giovani meritevoli di ottenere finanziamenti per l’iscrizione all’università, per seguire corsi di specializzazione post lauream o per approfondire la conoscenza di una lingua straniera.
Riguarda iniziative sul lavoro, casa, formazione e l’autoimpiego per i giovani italiani. L’iniziativa “Diritto al futuro”, invece, è un progetto più ad ampio spettro dedicato ai ragazzi che hanno voglia di realizzare i loro sogni e costruire il loro futuro e quello dell’Italia.
Il bando è rivolto alla fascia di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Per accedere ai finanziamenti garantiti dal Fondo, i ragazzi interessati devono compilare il modello di domanda, allegare la documentazione richiesta e recarsi presso le filiali dei soggetti finanziatori aderenti all’iniziativa.
Chi risulterà in possesso dei requisiti previsti dalla normativa potrà chiedere finanziamenti per Corsi e Master fino ad un ammontare massimo di 25.000 euro (venticinquemila/00 euro), erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro (tremila/00) e non superiore ai 5.000 euro (cinquemila/00 euro).
Nell’ambito delle proposte di Diritto al Futuro, il Fondo per il credito ai giovani è stato pensato per proporre soluzioni di finanziamento per giovani meritevoli che desiderino proseguire gli studi dopo la scuola superiore iscrivendosi all’università, frequentando specializzazioni post laurea o approfondendo la conoscenza di una lingua straniera.
Il Fondo per lo Studio, è stato istituito con l’art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 e precedentemente regolamentato dal decreto del 6 dicembre 2007. Dopo la definizione dell’operatività dell’iniziativa, è stato sottoscritto tra il DPGSCU e Consap, in data 23 giugno 2011, un disciplinare per l’affidamento della gestione del Fondo ed anche la definizione delle attività riguardanti le garanzie già concesse in virtù del decreto del 2007, che ad oggi è stato abrogato.
Il Fondo, nel 2019 ha una dotazione finanziaria attuale di 20 milioni di euro. L’obiettivo del fondo offre le garanzie necessarie per permettere ai giovani meritevoli di ottenere finanziamenti per l’iscrizione all’università, o per seguire corsi di specializzazione post lauream o anche per approfondire la conoscenza di una lingua straniera.
Per avere diritto ad accedere al fondo è necessario essere maggiorenni e non aver superato il quarantesimo anno di età; essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie; essere iscritto ad un corso di laurea triennale o specialistica a ciclo unico e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100;essere iscritto ad un corso di laurea magistrale, e in possesso del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;iscritto ad un Master universitario di primo o di secondo livello ed in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;essere iscritto ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia con voto pari almeno a 100/110;iscritto ad un dottorato di ricerca all’estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale oppure essere iscritto ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un “Ente Certificatore”.
Inoltre il diploma di scuola superiore deve essere conseguito presso una scuola italiana, pubblica o privata, autorizzata dal MIUR al rilascio del titolo di studio aventi valore legale in Italia, oppure una scuola straniera autorizzata dal MIUR all’apertura di una succursale dell’istituto straniero in Italia e abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.
Anche i corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale o i Master devono essere tenuti presso: Università italiane, pubbliche o private, o scuole superiori di insegnamento universitario autorizzate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia; Università straniere o scuole superiori di insegnamento universitario straniere autorizzate dal MIUR all’apertura di una succursale dell’istituto straniero in Italia e abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.
L’Ente Certificatore deve essere qualificato tale in un provvedimento, Protocollo d’intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica Amministrazione.
Il finanziamento è cumulabile con altri che riguardano la garanzia del Fondo sia che si riferiscono ai corsi e ai Master fino ad un ammontare di 25.000 euro. Questi verranno erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro e non superiore ai 5.000 euro. L’erogazione delle rate successive alla prima avviene solo nel caso in cui si presenta al finanziatore l’attestazione dell’iscrizione alle annualità successive dei corsi e del superamento di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi relativi agli anni precedenti.
Le rate vengono erogate annualmente, per un numero di anni comunque non superiore alla durata legale del corso di laurea, del master e del corso linguistico. Oppure non superiore agli anni residui per l’ultimazione del corso, considerata la sua durata legale. Se la richiesta di ammissione al finanziamento coincida con l’iscrizione ad un anno successivo al primo.
Il tasso che verrà applicato e le condizioni del finanziamento verranno stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall’accordo tra il DPGSCU e l’ABI, mentre il finanziamento dovrà essere restituito in un periodo compreso tra i tre e i quindici anni. La prima rata non può essere pagata, comunque, prima del trentesimo mese successivo all’erogazione dell’ultima rata del finanziamento.
Le banche finanziatrici non richiedono ai beneficiari garanzie aggiuntive oltre alla garanzia fornita dallo stato. Chi effettua operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo sono banche o intermediari finanziari che hanno aderito all’iniziativa, sottoscrivendo con il Dipartimento della Gioventù apposite convenzioni, il cui schema tipo è stato stabilito nel Protocollo d’intesa tra Dipartimento e Associazione Bancaria Italiana (ABI) del 18 maggio 2011.
“Diritto al futuro”, oltre al Fondo per lo Studio, racchiude altre operazioni quali il “Fondo di garanzia per la prima casa”, istituito presso il Ministero dell’economia e finanze; il Fondo genitori precari che riconosce ai giovani genitori disoccupati o precari un importo da trasferire alle aziende che li assumono alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time; il Campus Mentis: un azione organica di job placement che riguarda i migliori laureati italiani e il Fondo Mecenati, fondo a cui possono accedere le grandi aziende private che hanno l’intenzione di investire le proprie risorse per la valorizzazione professionale, lavorativa o imprenditoriale di giovani meritevoli.
Per ulteriori informazioni su come accedere al Fondo per lo Studio, vi consigliamo di consultare la normativa di riferimento e scaricare i moduli, si ottenere visitando il sito dedicato Diamogli Futuro, il sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e il nuovo sito Politichegiovanili.gov
(Fonte: Lineaamica / Notizieora / Informagiovaniroma – Fonte foto: Terzobinario )