Il Processo Breve: La riforma Penale come logica prosecuzione di quella Civile

di Francesco Fulcoli

Da tempo si parla del processo breve, fra critiche e giudizi sull’onda dell’entusiasmo ecco in breve in cosa consisterà la tanto discussa riforma. Siamo proprio sicuri che sia un atto di forza o è davvero utile alla giustizia italiana da decenni ingolfata? Oppure è la logica prosecuzione del processo snellente la tempistica dei giudizi cominciata con il Mediatore e il processo civile che oggi chiude il cerchio con il processo penale? Prima di tutto cerchiamo di capire di cosa si tratta. (Francesco Fulcoli)

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Il ddl si compone di 10 articoli ma la parte che più interessa il popolo è quello riguardante la tutela contro la durata indeterminata dei processi che viene così modificata: per i reati con pena inferiore ai 10 anni, 3 anni dal momento in cui il Pm ''esercita l'azione penale'' in primo grado, 2 anni per il secondo grado e un anno e 6 mesi per la Cassazione; per i reati con pene pari o superiori ai 10 anni, 4 anni in primo grado, 2 anni in secondo grado e un anno e 6 mesi in Cassazione; in caso di annullamento della Cassazione con rinvio al tribunale o in appello il tetto è fissato in un anno per ogni grado di giudizio; per i reati di mafia e terrorismo, 5 anni per il primo grado, 3 in secondo grado e 2 anni in Cassazione; in caso di annullamento e rinvio della Cassazione il tetto è fissato in un anno e 6 mesi per ogni grado di giudizio (in considerazione della complessità delle indagini o della numerosità degli imputati, il giudice ha la facoltà di prorogare i tempi di un terzo per ciascun grado di giudizio)

E’ chiaro che il legislatore abbai voluto invertire la rotta riguardo la tempistica dei processi. Ridurre la tempistica vuol dire assicurare il giudizio. Non si discute sulla professionalità della casta giudiziaria ma qualcuno però ci dovrebbe spiegare come mai i processi oggi in Italia durano così tanto. La risposta, di comodo, che molto spesso viene data è che la colpa è della mancanza di personale. Questo potrebbe essere un riscontro lecito se il problema fosse di piccole dimensioni! Invece in Italia la difficoltà a terminare un processo esiste dal dopo guerra! Allora la domanda sorge spontanea: Ma siamo proprio sicuri che sia colpa del poco personale oppure ci troviamo di fronte una situazione creata ad hoc nel tempo per imbrigliare la società alla decisioni dei giudici facendoli diventare i reali traghettatori della vita quotidiana? La risposta non sà da dare! Altrimenti qualcuno potrebbe arrabbiarsi! ma quello che oggi i cittadini percepiscono è proprio questo! E siccome il popolo è sovrano, anche la magistratura, organo indipendente, dovrebbe iniziare a preoccuparsi dell’insofferenza dello stesso contro una giustizia che ormai ha la sua credibilità ridotta ai minimi storici.

Facendo un passo indietro, altra riforma, con funzione snellente, è stata quella introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 in attuazione della Riforma del Processo Civile (l. 69/2009) che ha diffuso un nuovo istituto, la mediazione civile e commerciale, come strumento per giungere alla conciliazione.

Chiunque può accedere alla mediazione, purchè si pongano questioni inerenti diritti disponibili, senza escludere aprioristicamente forme di negoziazione. Non sono previste formalità particolari ed è possibile utilizzare anche modalità telematiche. E’ sufficiente presentare un’istanza presso l’organismo competente, indicando: l’organismo; le parti; l’oggetto; le ragioni della pretesa.

E’ prevista inoltre una sorta di litispendenza, ovvero, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda (il tempo della domanda si individua con la data della ricezione della comunicazione). Inoltre tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ex art. 17.

Tuttavia, va evidenziato che vi è un nuovo obbligo per l’avvocato, che deve informare l’assistito in modo chiaro e per iscritto, nel primo colloquio, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; il documento così formato e sottoscritto dal cliente dovrà essere allegato all’atto introduttivo nell’eventuale giudizio; diversamente, sarà il giudice ad informare la parte della facoltà di intraprendere un procedimento di mediazione.

Sono stati previsti, essenzialmente, tre tipi di mediazione: Facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti; Obbligatoria, quando è imposta dalla legge; il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità (da eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto, oppure dal giudice non oltre la prima udienza), nei casi di controversie relative a: condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di azienda; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari;

Giudiziale, quando è il giudice ad invitare le parte ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l’invito potrà essere fatto in qualunque momento, purchè prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.

L’istituto della mediazione non può riguardare invece: i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui all’art. 667 c.p.c.; i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703 c.p.c., comma 3, c.p.c.; i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all’esecuzione forzata; i procedimenti in camera di consiglio; l’azione civile esercitata nel processo penale.

Ma come funziona realmente il sistema “Mediatore”? Viene presentata la domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo quindi designa un mediatore, fissando il primo incontro tra le parti. A questo punto lo stesso deve cercare di trovare un accordo fra le parti.

Se lo trova redige processo verbale, sottoscritto dalle parti. L’accordo poi viene omologato con decreto del Presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede l’organismo, previo accertamento della regolarità formale; il verbale omologato è titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Se non si giunge ad un accordo fra le parti  il mediatore forma lo stesso un processo verbale con l’indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo dando il là, questa volta, al processo civile. A questo punto se il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice: esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa; condanna al pagamento delle spese processuali di controparte; condanna al versamento di un’ulteriore somma, di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Altra novità importante riguarda gli organismi deputati alla mediazione che saranno non solo enti pubblici ma anche privati, che naturalmente diano garanzia di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro. Infatti i consigli dell’ordine degli avvocati, ma anche di altri ordini professionali, potranno istituire organismi, avvalendosi del proprio personale e dei propri locali. Per ciò è stato anche istituito presso il Ministero della Giustizia l’albo dei formatori per la mediazione.

Queste sono forse le più importanti riforme introdotte nel sistema giudiziario italiano negli ultimi tempi. Tirando le somme tuttavia sorgono altre due domande: siamo sicuri che la lotta nelle camere del potere contro siffatte riforme rispecchi la reale volontà degli italiani? O forse gli italiani vogliono proprio che il sistema giudiziario si snellisca e renda più agevole la risoluzione delle controversie penali e civili? Meditate gente! Meditate!