La Riforma del Terzo Settore e del Servizio Civile è legge

di Feliciana Farnese

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n° 141 del 18 giugno 2016, la legge 6 giugno 2016 n° 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.

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La Riforma sarà legge dello Stato il 3 luglio. Trattandosi di una legge delega essa definisce solo la cornice entro la quale, da quella data ed entro dodici mesi, il Governo sarà chiamato a legiferare i decreti delegati che porteranno alla creazione di una sorta di testo unico del Terzo settore.

“Questo intervento dà un importante sostegno alla costruzione di un buon futuro dell'Italia fondato su una società inclusiva, capace di coinvolgere a pieno le energie e le potenzialità di cui dispone”, ha dichiarato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti.

Nel testo della legge di delega al Governo risulta chiara la volontà del legislatore di una revisione complessiva ed organica di tutto ciò che è riconducibile al Terzo settore: volontariato, cooperazione sociale, associazionismo non-profit, fondazioni, imprese sociali.

La legge, qualifica l'impresa sociale come un’organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità proprie del Terzo settore e dà vita al consiglio nazionale del terzo settore come organismo di consultazione nazionale degli enti del Terzo settore. La delega prevede, inoltre, il fondo per il Terzo settore destinato alle attività di interesse generale promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E’ poi, nel provvedimento, l'avvio della Fondazione Italia Sociale.

Grande la novità per il Servizio Civile che diventa universale (art.8), in particolare: sarà aperto a tutti i giovani tra i 18 e 28 anni che ne fanno richiesta, potranno presentare domanda anche gli stranieri purché residenti in Italia da almeno cinque anni, previsto un limite di durata, non inferiore a otto mesi e, comunque, non superiore a un anno e che il servizio possa essere prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea.